Controfirma ministeriale
La controfirma ministeriale è una modalità con cui nel diritto pubblico si indica l'apposizione di una seconda firma[1] su un documento firmato dal Capo dello Stato. In virtù di ciò, in alcune monarchie costituzionali e repubbliche parlamentari, un atto del capo dello Stato (monarca o presidente) non è valido a meno che non venga controfirmato da un’altra persona autorizzata e rilevante, come il capo del governo o un ministro responsabile, che assume quindi la responsabilità politica dell’atto.
Nozioni storiche
[modifica | modifica wikitesto]Questo meccanismo discende da un'evoluzione dell'irresponsabilità regia e codifica il principio per cui il capo dello Stato esercita i suoi poteri quasi sempre su consiglio o impulso del governo.
L'istituto della controfirma trova infatti le sue origini nella monarchia, a tutela dell'inviolabilità del monarca, che in questo modo non poteva essere oggetto di eventuali ripercussioni per atti derivanti dall'attività politica del suo Gabinetto.
Di tali ripercussioni si sarebbe quindi fatto carico il Ministro controfirmante, in base al principio che nessun esercizio di potere può essere sottratto da una corrispondente responsabilità.
In Italia
[modifica | modifica wikitesto]Il corrispondente istituto della Repubblica Italiana - che, negli atti presidenziali, determina l'attribuzione della responsabilità giuridica al ministro - è contenuto nell'articolo 89 della Costituzione:
"Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri."
Ratio della norma
[modifica | modifica wikitesto]Il Presidente della Repubblica non detiene nessuno dei poteri gestionali dello Stato, ma, in qualità di garante della Costituzione, esercita funzioni che lo mettono, di volta in volta, in relazione col potere legislativo, con l'Esecutivo e con quello giudiziario.
Per tutti gli atti firmati dal Presidente è necessaria la controfirma ministeriale. Infatti il Capo dello Stato non è responsabile politicamente (art. 90 Cost), cioè non può essere spinto a dimettersi a causa del suo operato politico. La responsabilità ricade sul Governo o sul ministro che ha controfirmato l'atto.
Peculiarità del modello italiano
[modifica | modifica wikitesto]L'esistenza (nella Costituzione italiana) di atti presidenziali non solo formalmente, ma anche sostanzialmente, ha fatto discutere circa il reale valore della controfirma ministeriale in tali casi.
Nella nomina dei senatori a vita o dei giudici costituzionali, ad esempio, la controfirma non significa che il Governo possa inibire l'assoluta libertà della scelta del Capo dello Stato, come dimostrano i precedenti: Ciampi serbò fermezza "nella nomina dei Giudici costituzionali di sua spettanza, mentre il Premier era di diverso avviso; onde il Capo dello Stato lo avvertì che - nel caso di mancata controfirma delle designazioni da lui sottoscritte - avrebbe sollevato un conflitto di competenza innanzi alla Corte costituzionale"[2].
Anche nell'esercizio del potere di grazia, la controfirma del ministro della giustizia è stata oggetto di un'apposita sentenza della Corte costituzionale, che ha dimostrato che il membro dell'esecutivo non può sottrarsi dall'inviare al Capo dello Stato la proposta da lui sollecitata, foss'anche corredata da un parere negativo[3].
Tuttavia, per atti a contenuto più duumvirale vi sono precedenti di una negoziazione informale tra Governo e Quirinale in sede di controfirma: quando Francesco Cossiga il 26 giugno 1991 ottenne la controfirma del guardasigilli Claudio Martelli al suo messaggio alle Camere sulla revisione della Costituzione, su richiesta dell'Esecutivo dal testo sarebbero state previamente espunte undici righe recanti la proposta un governo di unità nazionale, inclusivo del PDS, per l’avvio delle riforme istituzionali[4].
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ In diritto privato, si ricorre all'istituto giuridico della controfirma quando, ad esempio, un contratto o un altro documento ufficiale firmato dal rappresentante di un’azienda può essere controfirmato dal suo supervisore per verificare l’autorità del rappresentante. Inoltre, un vaglia o un altro strumento finanziario può essere firmato una volta al momento della ricezione e poi firmato di nuovo dalla stessa persona al momento della riscossione, come indicazione che il portatore è lo stesso che ha ricevuto l’oggetto originale, e non qualcuno che l’ha sottratto prima che potesse essere presentato per il pagamento.
- ↑ Tito Lucrezio Rizzo, Parla il Capo dello Stato, Gangemi, 2012, p. 240.
- ↑ N. 200 SENTENZA 3 - 18 maggio 2006., su gazzettaufficiale.it, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., 24 maggio 2006, pp. 13-21. URL consultato il 21 luglio 2024.«Va, pertanto, dichiarato che non spettava al Ministro della giustizia impedire la prosecuzione del procedimento volto alla adozione della determinazione presidenziale relativa alla concessione della grazia (...).»
- ↑ P. Cacace, “Quel tentativo del ‘91 di un governo di unità nazionale”, Il Messaggero, 19 agosto 2010.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Paolo Caretti e Ugo De Siervo, Istituzioni di diritto pubblico, Torino, Giappichelli Editore, 1996. ISBN 88-348-6210-4.
- Roberto Bin e Giovanni Pitruzzella, Diritto pubblico, Torino, Giappichelli Editore, 2005, ISBN 88-348-5674-0.
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